GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Libertà personale
Le esigenze istruttorie di cui all'art. 272 comma 6 c.p.p. sono
quelle che si riferiscono alla necessità, ritenuta dal giudice, del
compimento di determinati e specifici atti di istruttoria dibattimentale, da
indicare espressamente nel procedimento di sospensione o rinvio. (Nella specie
è stato escluso che sussistessero le suddette esigenze, essendo stata
disposta la sospensione del dibattimento esclusivamente per consentire al
difensore dell'imputato di prendere visione della cartella clinica dello
stesso). Cassazione penale, sez. I, 24 giugno 1980.