GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Libertà personale

 

Le esigenze istruttorie di cui all'art. 272 comma 6 c.p.p. sono quelle che si riferiscono alla necessità, ritenuta dal giudice, del compimento di determinati e specifici atti di istruttoria dibattimentale, da indicare espressamente nel procedimento di sospensione o rinvio. (Nella specie è stato escluso che sussistessero le suddette esigenze, essendo stata disposta la sospensione del dibattimento esclusivamente per consentire al difensore dell'imputato di prendere visione della cartella clinica dello stesso). Cassazione penale, sez. I, 24 giugno 1980.

 

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